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Mobbing e d.lg. 231

Interessante spunto si può cogliere nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, 23 febbraio 2018 (ud. 24 gennaio 2018), n. 68, Giudice Ferrazzi.

Agli imputati veniva contestato il delitto ex art. 590, commi 1 e 3 c.p. per aver cagionato a un dipendente lesioni personali gravi consistite in un disturbo dell’adattamento cronico con reazione mista ansioso-depressiva e disturbi somatoformi, per costrittività organizzativa.

Secondo il P.M. tale patologia integrava una malattia professionale e sarebbe derivata da una serie di sistematici comportamenti ostili finalizzati ad emarginare e a mortificare il dipendente (c.d. mobbing), sino a sfociare in tre licenziamenti ravvicinati nel tempo, tutti dichiarati illegittimi dal Giudice del Lavoro.

Il mobbing è stato prevalentemente inquadrato nell’ambito dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi: cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 23358; Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 49545; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416; Cass., Sez. 16 aprile 2013, n. 19760; Cass., Sez. VI, 28 marzo 2013, n. 28603; Cass., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12517; Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594), oppure nell'ambito dell’art. 610 c.p. (violenza privata) o addirittura nel delitto di estorsione ex art. 629 c.p (in tal senso, Trib. Napoli, 1 dicembre 2016, n. 18537; Cass., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 18727) (cfr. Miglio, Lesioni personali derivanti da mobbing: insussistenza del nesso eziologico, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4).

La sentenza ha escluso la sussistenza del reato, ma appare ugualmente importante il plausibile scenario prospettato: dalla condotta di mobbing può derivare una malattia professionale qualificabile quale lesione colposa commessa in violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Il delitto previsto dall'art 590 comma 3 è reato-presupposto della responsabilità dell'ente ex art 25-septies.

E' ipotizzabile - in linea teorica - un possibile collegamento - nei termini anzidetti e beninteso ricorrendo, in particolare, il criterio di imputazione oggettiva - tra il mobbing e la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lg. 231/2001.

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