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Peculato e abuso d'ufficio nel d.lg. 231

Il prossimo recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’integrazione dell’art 25 d.lg. 231/2001 con tre nuovi delitti:
- peculato (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Per tali delitti sarà prevista, a carico dell’ente, la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Ambito di operatività della prossima modifica legislativa

Va, preliminarmente, rilevato che la legge di delegazione europea prescriveva di integrare la responsabilità ex d.lg. 231 con fattispecie lesive degli interessi finanziari della U.E., mentre l’attuale schema di d.lg. inserisce i reati menzionati nell’art 25 a prescindere da questo requisito.
Altra obiezione - relativa al criterio di imputazione oggettiva - è rinvenibile nel dossier di documentazione predisposto per l’esame parlamentare: con riguardo ai reati di peculato, si osserva che gli stessi presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri. Non appare chiaro come possa configurarsi, in tali casi la circostanza che il reato sia realizzato nell'interesse dell'ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come possa a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001.
Tale obiezione è in parte superabile in relazione a quanto si dirà nel prosieguo sul concorso nel reato proprio.
Ad ogni modo, le tre nuove fattispecie saranno rilevanti – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica: in questi enti alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell’attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo).
Si tratta, comunque, di fattispecie che dovrebbero già rientrare nell’ambito della prevenzione operata dai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, alla luce della nozione allargata di corruzione, che costituisce, come è noto, elemento distintivo del sistema introdotto dalla legge 190/2012.

Il concorso dell’esponente aziendale nel reato del pubblico funzionario

Peraltro, i nuovi delitti potrebbero diventare rilevanti anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario.
In altri termini l’esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.
E’ giusto ricordare che la rilevanza del concorso in ambito 231 è stata evidenziata ormai qualche anno fa (2014) dalle Linee-Guida di Confindustria proprio in relazione al reato di abuso d’ufficio: “In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell‘art. 110 c.p. - dell’extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest’ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d’ufficio). … La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un’impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest’ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell’interesse dell’impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrerebbe nella fattispecie dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato “proprio”. Tuttavia, il dipendente (e con lui l’impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell’extraneus nel reato “proprio”, in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:
1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa
Si è consapevoli di aver utilizzato a titolo di esempio un reato - l’abuso d’ufficio - non previsto nel novero dei reati presupposto del decreto 231. Tuttavia, l’esempio è utile per evidenziare il potenziale rilievo del concorso di persone nel reato, in particolare dell’extraneus nel reato proprio. Tutta la casistica sopra richiamata suggerisce l’opportunità di promuovere all’interno dell’impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un’attenta selezione e successiva gestione dei propri partner e interlocutori, sia pubblici che privati. “
Queste riflessioni valevano e valgono tutt’ora anche per altre fattispecie di reato contro la P.A. presenti nel d.lg. 231: la concussione e l’indebita induzione a dare o promettere utilità.

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