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L’integrale estinzione del debito tributario giocherà un ruolo di rilievo anche nell’ambito del procedimento penale a carico dell'ente per reati tributari, ai sensi del d.lg. 231 (art 25-quinquiesdecies).
Per quello che interessa in questa sede, l’art 13 comma 2 d.lg. 74/2000, stabilisce che i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Si noti che la legge 157/2019 ha esteso tale causa di non punibilità pure ai delitti (presupposto della responsabilità dell’ente) di cui agli artt 2 e 3 del d.lg. 74.
Dal canto suo, il successivo art 13-bis prevede, se non ricorrono i presupposti di non punibilita' appena visti, che le pene per i delitti tributari sono diminuite fino alla meta' (e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Valgano le seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda l’art 13, la causa di non punibilità ivi prevista non giova “automaticamente” anche all’ente (che pure, di regola, effettua il pagamento estintivo), in quanto l’art 8 d.lg. 231 non consente che l’esclusione della punibilità che concerne la persona fisica (ma neppure l’estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia) si estenda anche all'ente: in tali ipotesi un reato comunque sussiste e, pertanto, può essere posto a fondamento della responsabilità dell’ente.
D’altro canto, entrambe le condotte riparatorie (sia quella “spontanea” ex art 13 che quella “post accertamento” ex art 13-bis) rileveranno comunque in maniera importante ai fini sanzionatori.
Innanzitutto, in sede di individuazione del numero delle quote.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art 11).
In secondo luogo, al fine di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art 12 commi 2 e 3:
"La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni menzionate, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi."
Infine, se si restituisce all’Erario un profitto rilevante derivato dal reato tributario, verrebbe esclusa l’applicabilità delle sanzioni interdittive.
Paraltro, secondo l’art 17 (Riparazione delle conseguenze del reato), ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Infine, l’estinzione del debito tributario consente alla persona fisica di accedere al c.d. patteggiamento e, di conseguenza, anche la persona giuridica può accedere a tale rito premiale (cfr. art. 63, comma 1 d.lg. 231, che esclude la possibilità del patteggiamento per l'ente ove vi sia una preclusione per l'imputato).