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Cooperative compliance fiscale e Modello 231

Circolare Guardia di Finanza 1 settembre 2020:<br<

"È utile ricordare, inoltre, che l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 – volto a consentire ad alcune categorie di contribuenti una comune valutazione con l’Agenzia delle entrate delle situazioni suscettibili di generare rischi di natura tributaria – è subordinato alla condizione che, alla data di presentazione dell’istanza, l’interessato abbia adottato un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Occorre precisare, tuttavia, che i requisiti essenziali del c.d. Tax Control Framework non sono perfettamente sovrapponibili a quelli dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.
Infatti, mentre il sistema di gestione del rischio previsto dalla disciplina dell’adempimento collaborativo deve essere idoneo a prevenire il “rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”, nel paradigma della responsabilità amministrativa degli enti di cui si discute il rischio da prevenire è relativo ai soli reati in materia di imposte dirette e IVA espressamente richiamati dal nuovo articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231/2001.
Inoltre, la disciplina della cooperative compliance richiede che il controllo sull’effettività dei presidi adottati per misurare e gestire il rischio fiscale sia demandato ad una funzione aziendale interna mentre nel sistema della responsabilità degli enti il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello nonché di curarne l’aggiornamento è affidato all’Organismo di Vigilanza, che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Infine, a differenza del modello organizzativo, il Tax Control Framework delineato dal decreto legislativo n. 128/2015 non richiede l’introduzione di un sistema disciplinare né le previsioni in tema di segnalazione e tutela dei whistleblower.
Ciononostante, non pare esservi dubbio che, quantomeno con riguardo alle aree comuni ai due sistemi, il positivo giudizio espresso dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione all’adempimento collaborativo possa costituire un utile elemento di valutazione dell’efficacia esimente del modello previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, da rimettere alle autonome determinazioni della competente Autorità Giudiziaria."

Ricordiamo i requisiti essenziali di un Tax Control Framework

a) Strategia fiscale. Il sistema deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l’impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale.
b) Ruoli e responsabilità. Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.

[Analogamente a quanto richiede la compliance 231: individuazione chiara di ruoli e responsabilità (deleghe e procure) nell’ambito del sistema organizzativo e gestionale dell’ente].

c) Procedure. Il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività:
1. rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;
2. misurazione del rischio: determinazione dell’entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;
3. gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell’azione o dell’insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.

[Analogamente a quanto richiesto dalla compliance 231: protocolli specifici per la regolamentazione delle attività sensibili].

d) Monitoraggio. Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.

[Analogamente a quanto richiesto dalla compliance 231: attività di monitoraggio ed audit sullo svolgimento delle attività sensibili conformemente alle regole che la società si è data].

e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno. Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l’impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

[Analogamente a quanto richiesto dalla compliance 231: aggiornamento del Modello in relazione a modifiche normative oppure organizzative oppure, ancora, in caso di violazioni rilevanti dei suoi contenuti].

f) Relazione agli organi di gestione. Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione, per l’esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell’esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

[Analogamente a quanto richiesto dalla compliance 231: l’OdV relaziona almeno annualmente all’organo dirigente in merito all’attività svolta e a quella che intende svolgere per garantire l’attuazione del Modello].

Sul tema: Modello 231/01 e nuovi reati tributari - Compliance, mappatura dei rischi, check list di controllo (Maurizio Arena, Antonio Campanini).

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