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Le nuove disposizioni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi pagamento diversi dai contanti

L’attuazione della Direttiva 2019/713

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, il d.lg. 8 novembre 2021 n. 184, il quale dà attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

 

In particolare, per “strumento di pagamento diverso dai contanti” si intende:

un dispositivo, oggetto o record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

A sua volta, è un “dispositivo, oggetto o record protetto” quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Per “mezzo di scambio digitale” si intende qualsiasi “moneta elettronica”, come definita nel Testo unico bancario e la “valuta digitale”.

La valuta digitale, infine, è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Le nuove ipotesi di responsabilità dell’ente collettivo

Il decreto inserisce nel d.lg. 231/2001 un nuovo art 25-octies.1, finalizzato a sanzionare l'ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il delitto di cui all'art 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti), che viene contestualmente modificato (1).

La nuova disposizione prevede, a carico dell’ente, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (2) e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2.

Inoltre, potranno essere ascritti all'ente anche i delitti di cui all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art 640-ter comma 2 c.p. (frode informatica aggravata se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale): in queste ipotesi è prevista, a carico dell’ente, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (3) e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2.

Dalla formulazione del testo preliminare del nuovo art 25-octies.1 sembrava che l’ente potesse essere sanzionato in relazione a tutte le ipotesi aggravate contemplate dal secondo comma dell’art 640-ter c.p.

Si esprimeva in senso contrario la Relazione illustrativa, precisando che, con il richiamo dell'art. 640-ter, comma 2, erano da ritenersi sanzionate le sole ipotesi aggravate introdotte dal nuovo decreto legislativo, relative, appunto, alla frode informatica che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale.

Il dubbio è definitivamente superato – nei termini sanciti nella Relazione illustrativa - dalla formulazione contenuta nel testo definitivo dell’art 25-octies.1 (comma 1, lett. b).

Nel testo definitivo dell’art 25-octies.1 è stato aggiunto il seguente comma 2:

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

I delitti contro la fede pubblica sono previsti e puniti dagli artt. 453 e ss. c.p.; quelli contro il patrimonio dagli artt. 624 e ss. c.p.

In tali ipotesi sono pure previste le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, d.lg. 231.

NOTE

(1) Secondo la Relazione illustrativa “le condotte dirette ad ottenere illecitamente uno strumento immateriale di pagamento diverso dai contanti sono già sanzionate dagli artt. 615-ter, 617-quater e 617-sexies laddove esse comportano un accesso o un’interferenza illecita rispetto ai sistemi di informazione o ai dati informatici in essi esistenti e l’intercettazione illecita di trasmissioni di dati informatici”. I delitti di cui agli artt. 615-ter e 617-quater sono reati-presupposto ai sensi del d.lg. 231.

(2) In misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'art. 25-bis del d.lg. 231.

(3) In misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'art. 24 del d.lg. 231.

 

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