La responsabilità delle persone giuridiche per illeciti ambientali (II)


5 - I progetti di legge all'esame del Parlamento
Nella precedente Legislatura era stato presentato il d.d.l. 3360, di iniziativa governativa (14 aprile 1999) ("Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"), che si proponeva di introdurre un nuovo titolo VI-bis nel codice penale (Delitti contro l'ambiente).
In particolare  venivano previsti i delitti di Inquinamento ambientale (art 452 bis), Distruzione del patrimonio naturale (art 452 ter), Traffico illecito di rifiuti (art 452 quater), Frode in materia ambientale (art 452 quinquies) (4).

Alla data del 27 ottobre 2004, risultano all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato i d.d.l. n. 66, 2994 e 3027, che si propongono di inserire il Titolo VI bis nel Libro II c.p. (5)
Il più risalente è il  n. 66, presentato il 5 giugno 2001 (Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale). Più recenti il n. 2994 presentato il 21 giugno 2004 (Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati) e il n. 3027 presentato il 7 luglio 2004 (Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale).
Si riportano, di seguito, le disposizioni dei tre d.d.l. che contengono la descrizione delle fattispecie incriminatici.

AS 66
Art. 452-bis. - (Nozione di ambiente) - Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché il complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell'ambiente) - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cinquanta milioni. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
La pena è raddoppiata se i fatti che hanno determinato la grave alterazione di cui al primo comma sono commessi all'interno di un'area naturale protetta, o se dagli stessi deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica.
Art. 452-quater. - (Traffici contro l'ambiente) - Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di importazioni ed esportazioni delle sostanze, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze radioattive, e della metà se il fatto è relativo a quantità ingenti delle medesime.
I rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma del presente articolo e quelle sanzionate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato nell'articolo 15.
Qualora i fatti di cui al primo comma del presente articolo abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell'ambiente, di cui all'articolo 452-ter, si applica tale disposizione, con le aggravanti o le attenuanti ivi previste, ove applicabili.
Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale) - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.
Art. 452-sexies. - (Commissione in forma associata) - Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
I promotori, gli organizzatori, i capi, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre ad otto anni.
Se l'associazione è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.
La pena è aumentata se il numero degli associati è superiore ad otto.
Art. 452-octies. - (Delitti colposi contro l'ambiente) - Quando sia commesso, per colpa, taluno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.


AS    N. 2994
Art. 452-bis. - (Definizioni) - Agli effetti della legge penale si considera «illecito ambientale» qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell'ambiente, inteso come complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.
Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale) - Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell'aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radizioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con le reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 50.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell'ambiente naturale, il pericolo di decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna.
    La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 15.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, delle acque o del suolo.
 Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale) - Chiunque commette un illecito ambientale in un'area naturale protetta, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.
    Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
    La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.
 Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti) - Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 50.000 ad euro 150.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.
    Art. 452-sexies. - (Frode in materia ambientale) - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.000.


AS    N. 3027
Art. 452-bis. - (Definizione di ambiente) - Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè il complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell'ambiente) - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.
    La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta, o per la salute pubblica.
    La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.
    Art. 452-quater. - (Traffici contro l'ambiente) - Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all'importazione o all'esportazione delle sostanze di cui al primo comma.
    Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente) - Chiunque faccia parte di un'associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
    I promotori, gli organizzatori, nonchè coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.
    Art. 452-sexies. - (Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l'ambiente) - Se l'associazione di cui all'articolo 452-quinquies è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.


6 - Il d.d.l. 2994
Il d.d.l. 2994 risulta di particolare interesse in relazione alla prevista introduzione dell'art. 452-nonies. - (Sanzioni per le persone giuridiche):
"Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 10.000 ad euro 25.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale" (6).
E' evidente che una simile apertura dovrà ormai fare riferimento al d.lg. 231/2001, che dovrà formalmente ospitare - nella sua "Parte speciale" - le ulteriori integrazioni al catalogo di reati e al sistema di sanzioni pecuniarie ed interdittive nello stesso previste.
L'attuale formulazione richiede, a differenza del criterio generale di cui all'art 5 d.lg. 231, che il reato venga commesso nell'interesse della società "e" che quest'ultima ne abbia tratto vantaggio.
Soprattutto, l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche al settore degli illeciti ambientali dovrà confrontarsi con il sistema dei modelli di organizzazione, gestione e controllo che costituisce il vero fulcro di operatività del sistema de quo.
Gli stessi codici etici, adottati da numerose società  e contenenti disposizioni generiche sul rispetto e la tutela dell'ambiente, dovranno "mutare pelle" e diventare più specifici ed effettivi, specie in riferimento al meccanismo di enforcement (informazione, formazione e sanzioni disciplinari).
Insomma, anche a questi fini, dovranno rappresentare un componente essenziale dei Modelli sopra menzionati.
(Maurizio Arena)

AS    N. 2994
Art. 452-bis. - (Definizioni) - Agli effetti della legge penale si considera «illecito ambientale» qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell'ambiente, inteso come complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.
Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale) - Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell'aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radizioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con le reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 50.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell'ambiente naturale, il pericolo di decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna.
    La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 15.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, delle acque o del suolo.
 Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale) - Chiunque commette un illecito ambientale in un'area naturale protetta, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.
    Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
    La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.
 Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti) - Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 50.000 ad euro 150.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.
    Art. 452-sexies. - (Frode in materia ambientale) - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.000.


AS    N. 3027
Art. 452-bis. - (Definizione di ambiente) - Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè il complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell'ambiente) - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.
    La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta, o per la salute pubblica.
    La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.
    Art. 452-quater. - (Traffici contro l'ambiente) - Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all'importazione o all'esportazione delle sostanze di cui al primo comma.
    Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente) - Chiunque faccia parte di un'associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
    I promotori, gli organizzatori, nonchè coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.
    Art. 452-sexies. - (Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l'ambiente) - Se l'associazione di cui all'articolo 452-quinquies è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.


6 - Il d.d.l. 2994
Il d.d.l. 2994 risulta di particolare interesse in relazione alla prevista introduzione dell'art. 452-nonies. - (Sanzioni per le persone giuridiche):
"Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 10.000 ad euro 25.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale" (6).
E' evidente che una simile apertura dovrà ormai fare riferimento al d.lg. 231/2001, che dovrà formalmente ospitare - nella sua "Parte speciale" - le ulteriori integrazioni al catalogo di reati e al sistema di sanzioni pecuniarie ed interdittive nello stesso previste.
L'attuale formulazione richiede, a differenza del criterio generale di cui all'art 5 d.lg. 231, che il reato venga commesso nell'interesse della società "e" che quest'ultima ne abbia tratto vantaggio.
Soprattutto, l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche al settore degli illeciti ambientali dovrà confrontarsi con il sistema dei modelli di organizzazione, gestione e controllo che costituisce il vero fulcro di operatività del sistema de quo.
Gli stessi codici etici, adottati da numerose società  e contenenti disposizioni generiche sul rispetto e la tutela dell'ambiente, dovranno "mutare pelle" e diventare più specifici ed effettivi, specie in riferimento al meccanismo di enforcement (informazione, formazione e sanzioni disciplinari).
Insomma, anche a questi fini, dovranno rappresentare un componente essenziale dei Modelli sopra menzionati.
(Maurizio Arena)
AS    N. 2994
Art. 452-bis. - (Definizioni) - Agli effetti della legge penale si considera «illecito ambientale» qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell'ambiente, inteso come complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.
Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale) - Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell'aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radizioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con le reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 50.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell'ambiente naturale, il pericolo di decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna.
    La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 15.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, delle acque o del suolo.
 Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale) - Chiunque commette un illecito ambientale in un'area naturale protetta, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.
    Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
    La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.
 Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti) - Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 50.000 ad euro 150.000.
    Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.
    Art. 452-sexies. - (Frode in materia ambientale) - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.000.


AS    N. 3027
Art. 452-bis. - (Definizione di ambiente) - Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè il complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell'ambiente) - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.
    La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente di un'area naturale protetta, o per la salute pubblica.
    La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.
    Art. 452-quater. - (Traffici contro l'ambiente) - Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all'importazione o all'esportazione delle sostanze di cui al primo comma.
    Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente) - Chiunque faccia parte di un'associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
    I promotori, gli organizzatori, nonchè coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.
    Art. 452-sexies. - (Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l'ambiente) - Se l'associazione di cui all'articolo 452-quinquies è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.


6 - Il d.d.l. 2994
Il d.d.l. 2994 risulta di particolare interesse in relazione alla prevista introduzione dell'art. 452-nonies. - (Sanzioni per le persone giuridiche):
"Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 10.000 ad euro 25.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale" (6).
E' evidente che una simile apertura dovrà ormai fare riferimento al d.lg. 231/2001, che dovrà formalmente ospitare - nella sua "Parte speciale" - le ulteriori integrazioni al catalogo di reati e al sistema di sanzioni pecuniarie ed interdittive nello stesso previste.
L'attuale formulazione richiede, a differenza del criterio generale di cui all'art 5 d.lg. 231, che il reato venga commesso nell'interesse della società "e" che quest'ultima ne abbia tratto vantaggio.
Soprattutto, l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche al settore degli illeciti ambientali dovrà confrontarsi con il sistema dei modelli di organizzazione, gestione e controllo che costituisce il vero fulcro di operatività del sistema de quo.
Gli stessi codici etici, adottati da numerose società  e contenenti disposizioni generiche sul rispetto e la tutela dell'ambiente, dovranno "mutare pelle" e diventare più specifici ed effettivi, specie in riferimento al meccanismo di enforcement (informazione, formazione e sanzioni disciplinari).
Insomma, anche a questi fini, dovranno rappresentare un componente essenziale dei Modelli sopra menzionati.
(Maurizio Arena)

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NOTE
(4) Non ha avuto miglior sorte la bozza di disegno di legge (1997) della Commissione "Ecomafia" presieduta dal prof. Manna, che all'art 2 introduceva sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive a carico delle persone giuridiche in relazione alla commissione dei suddetti reati. Si richiedeva che gli illeciti fossero stati commessi "anche a causa dell'omissione, dolosa o colposa, da parte degli organi dell'impresa, delle misure di sorveglianza necessarie per impedire la violazione dei doveri che incombono al titolare e la cui osservanza sia prescritta da norma penali".
(5) Di interesse anche il d.d.l. S 1741, che si propone di sostituire la rubrica del titolo VI del codice penale con il seguente: «Dei delitti contro l'incolumità pubblica e l'ambiente». In particolare viene aggiunto il Capo III-bis (Dei delitti contro l'ambiente)
(6)   L'articolo prosegue con la previsione secondo cui il giudice può irrogare alla persona fisica agente, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorché i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

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L'Autore

Avv. Maurizio Arena

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